La fattura digitale obbligatoria è la sfida dei prossimi anni, occorre essere preparati. Per questo è utile conoscere le ultime novità in materia, per evitare di iniziare l’anno con delle brutte sorprese. Quali sono le ultime novità in tema di fatturazione digitale? Periodo di non sanzionabilità, nuovi esonerati, e semplificazione per le detrazioni IVA. Questo e molto altro è ciò che serve sapere per farsi trovare pronti il 1° gennaio 2019
La fattura digitale obbligatoria
La fine del 2018 si avvicina. È stato un anno turbolento sotto tanti punti di vista e che ha portato con sé non poche novità in molti campi diversi. Una di queste è la fatturazione elettronica che, è stato confermato, entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.
Sebbene la notizia sia nota da diverso tempo, l’introduzione della fattura digitale obbligatoria anche per i rapporti B2B, ossia nel contesto delle transazioni tra privati, costituisce un cambiamento di non poco conto per il nostro Paese e le aziende vi guardano con curiosità ed apprensione.
Non dovrebbero.
La fattura digitale obbligatoria, infatti, può costituire una notevole opportunità di risparmio per tutte le aziende oltre che rappresentare un modo efficace per semplificare alcune procedure che attualmente richiedono spazi, tempo e soprattutto manodopera a scarsa produttività.
Occorre, tuttavia, farsi trovare preparati, per non incorrere in sanzioni e per evitare che un potenziale volano per il proprio business si trasformi, invece, in una fonte di spese inutili. Per farlo occorre essere informati in modo corretto ed esauriente.
In questo senso, si mostrano molto utili i webinar, come quello organizzato da Doxee, che fornisce un’interessante panoramica sul tema della fatturazione elettronica dandone un duplice taglio: quello gestionale amministrativo, da un lato, e quello più focalizzato su tematiche di marketing, dall’altro.
Altrettanto importante è rimanere sempre aggiornati, considerato il numero di circolari e interrogazioni che il tema ha suscitato e continuerà a suscitare ancora per lungo tempo. Un buon modo è quello di scaricare il Bollettino Paperless, messo periodicamente a disposizione da Doxee in forma completamente gratuita, il quale contiene tutte le principali novità legate alla fatturazione elettronica e alla sua conservazione.
Ma negli ultimi giorni ci sono state, effettivamente, delle novità in materia di fatturazione elettronica?
Rispetto a quanto detto all’interno del Bollettino, più che delle novità vere e proprie ci sono state delle chiarificazioni e delle precisazioni (che sicuramente saranno le prime di una lunga serie).
Innanzitutto, la possibilità di una proroga all’applicazione della fatturazione elettronica tra privati fino al 2020 è stata smentita da Antonino Maggiore, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di una audizione in Commissione Finanze alla Camera. Questo a maggior ragione dal momento che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto fiscale 2019 collegato alla legge di bilancio.
È cambiato qualcosa circa i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica?
L’emendamento omnibus ha modificato solo lievemente il decreto fiscale pubblicato ad ottobre in Gazzetta Ufficiale. In particolare, per risolvere alcune questioni sollevate dal Garante per la Privacy, è stata allungata la lista degli esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Dovendo trattare dati sensibili, che riguardano da vicino la salute e, dunque, la sfera più privata delle persone, i medici e le farmacie potranno non emettere la fattura in formato elettronico. Questi soggetti saranno esclusi dall’emissione purché già inviino i dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) ai fini della messa a punto del modello 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale esenzione, tuttavia, non riguarda il ciclo passivo.
In ogni caso, l’obbligo di ricezione della fattura digitale obbligatoria resta in capo a medici e farmacie, che a partire dal 2020 si dovranno comunque conformare alle nuove modalità di emissione digitale della fattura.
Durante l’esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 il medesimo esonero è stato esteso anche alle associazioni sportive dilettantistiche fino a 65.000 euro di fatturato.
Ma, quindi, chi sono ora gli esonerati?
Alla luce degli emendamenti approvati alla Manovra 2019, coloro che non sono interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica, oltre quelli a cui si è fatti cenno sopra, sono:
- le società e le associazioni che hanno optato per l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 e che, inoltre, hanno percepito nell’anno precedente proventi commerciali che non siano superiori al limite di 65.000 euro;
- i soggetti passivi d’imposta che applicano il regime di vantaggio, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge n.98/2011;
- i soggetti passivi d’imposta che applicano il cosiddetto regime forfetario ai sensi dell’articolo 1, commi 54-89 della Legge n.190/2014);
- tutte le imprese per le operazioni relative a cessione di beni e prestazioni di servizi che sono effettuate o ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia (pertanto, il rappresentante fiscale in Italia di una società estera non è tenuto ad emettere la fattura elettronica);
- i produttori agricoli in regime speciale, di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72, come indicati nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n.89757/2018.
Ci sono state novità per quanto riguarda le sanzioni in materia di fatturazione elettronica?
L’adeguamento tecnologico e gestionale delle aziende in vista della nuova modalità di fatturazione richiederà del tempo.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che nella prima parte del 2019 le sanzioni previste non verranno applicate o avranno comunque un’applicazione ridotta, in modo da non penalizzare le imprese che staranno già sostenendo importanti spese di ottimizzazione.
Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018, l’inoltro della fattura elettronica dovrebbe avvenire entro le 24 ore del giorno di emissione, vincolando gli operatori ad una notevole rigidità che, in realtà, non ha particolari benefici per l’Amministrazione finanziaria.
Proprio per questo, nel corso del primo semestre del periodo d’imposta dell’anno prossimo non verranno applicate le sanzioni previste in caso di emissione della fattura elettronica oltre il termine normativamente stabilito, ma comunque entro i termini per liquidare l’imposta assieme a tutte le altre del medesimo periodo.
Se, invece, la fattura digitale obbligatoria emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo, le sanzioni previste saranno ridotte al 20 per cento.
Le sanzioni ridotte come sopra descritte si applicano anche al cessionario/committente che abbia concluso una transazione per acquistare beni e servizi senza emissione di fattura o che non abbia proceduto tempestivamente ad una sua regolarizzazione.
Dopo il 1° luglio 2019 che cosa accadrà?
Successivamente al 1° luglio 2019, le sanzioni torneranno ad essere applicate normalmente, anche se, è bene segnalare due cose.
La prima è che in Assemblea è stato votato un emendamento per far slittare la conclusione del periodo senza sanzioni al terzo trimestre, ossia al 30 settembre 2019.
La seconda è che successivamente al 1° luglio 2019, sebbene le sanzioni dovrebbero essere applicate come previsto dalla normativa, ci sarà la possibilità di emettere la fattura nel termine di 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni e non entro le successive 24 ore.
Questa novità è particolarmente rilevante, innanzitutto perché ha un’applicazione generalizzata, pertanto si applica sia alle fatture elettroniche sia alle fatture analogiche.
In secondo luogo, tale semplificazione non comporta alcuna modifica o ritardo alla detrazione dell’IVA. Va tenuto, inoltre, conto del fatto che chiunque voglia beneficiare della possibilità di emettere la fattura digitale obbligatoria in data diversa da quella di effettuazione dell’operazione dovrà darne conto all’interno del documento stesso.
Questo obbligo evidentemente non vale per coloro che, invece, emettono la fattura nello stesso giorno in cui effettuano l’operazione.
Grazie a questo “periodo cuscinetto” di 10 giorni è stata temperata l’eccessiva rigidità della disciplina a cui si è fatto cenno, che di fatto non prevedeva la possibilità di inserire nell’elenco delle indicazioni contenute nella fattura una data di cessione di beni o di prestazione di servizi diversa da quella di emissione stessa. Al contrario, sarà possibile inserire una data diversa e la fattura elettronica che giungerà al Sistema di Interscambio nei 10 giorni sarà comunque considerata emessa.
E per quanto riguarda la fattura digitale obbligatoria differita? È possibile utilizzarla?
Il tema, di particolare rilevanza, aveva già sollevato alcuni dubbio soprattutto tra i vari player del settore. Sul punto, proprio per questo, si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate.
Nonostante l’obbligo di fatturazione elettronica, resta ancora possibile emettere una fattura differita, ossia una fattura che viene emessa nei 15 giorni del mese successivo a quando l’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi è stata effettuata. Ciononostante, permangono in capo al contribuente alcuni obblighi che attengono alla registrazione di queste fatture.
La normativa, infatti, prevede che tutte le fatture emesse (siano esse immediate, differite, riepilogative, rivolte verso soggetti interni all’Unione Europea e ricevute e/o emesse da soggetti esterni all’Unione Europea) devono essere indicate all’interno di un apposito registro secondo l’ordine di numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Le novità hanno riguardato in qualche modo anche la detrazione dell’IVA?
Anche questo è un tema di notevole rilevanza.
Rispetto alla disciplina previgente in materia di liquidazione periodica dell’IVA con le relative detrazioni, la novità introdotta con gli emendamenti votati alla Manovra 2019, pur riconfermando la disciplina prevista dal D.P.R. n. 100 del 1998, stabilisce che entro il giorno 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto alla detrazione relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.
Per poter beneficiare di tali detrazioni occorre però che siano soddisfatti due presupposti: che, da un lato l’operazione sia stata effettuata (requisito sostanziale) e che, dall’altro lato, ci si trovi ad essere in possesso di una valida fattura di acquisto (presupposto formale).
Ad essere problematico è il secondo requisito. La fattura, infatti, potrebbe essere stata recapitata al cessionario/committente dopo il periodo in cui l’imposta diventa esigibile e, pertanto, non si potrebbe più beneficiare della detrazione. Per evitare questo ingiusto pregiudizio è stato, dunque, attuato un correttivo. Si potrà computare l’IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l’operazione, purché la fattura sia recapitata e debitamente registrata nei termini di liquidazione, ovverosia il giorno 16 del mese successivo. È bene, infine, precisare che l’applicazione di tale novità non si estende, però, alle operazioni che sono state effettuate nell’anno precedente.
Ci sono stati chiarimenti in merito alla conservazione delle fatture elettroniche?
Anche su questo punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa fornendo delle precisazioni.
Come è già noto, i soggetti interessati dall’obbligo di fatturazione elettronica dovranno conservare le fatture digitali emesse e ricevute per 10 anni o attraverso dei registri gestiti in house o affidandosi ad un servizio in outsourcing fornito da aziende esperte del settore, come Doxee, che è in grado di svolgere in modo efficiente e professionale tutti gli adempimenti legati ai processi di fatturazione e conservazione.
Tuttavia, per coloro che operano all’interno del regime dei minimi o all’interno del regime forfettario, sono previste due modalità alternative di conservazione.
Nel caso in cui il contribuente sottoposto ad uno di questi due regimi comunichi l’indirizzo PEC o il codice destinatario per ricevere le fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI) allora avrà l’obbligo di conservare le stesse in formato digitale. Diversamente, il soggetto medesimo non avrà nessuno specifico dovere di conservazione digitale e potrà limitarsi alla conservazione analogica. Questo significa, in sostanza, che sono i contribuenti stessi a decidere a quale regime di conservazione sottostare.
Ma quindi, queste novità hanno semplificato o meno l’applicazione della fatturazione elettronica?
Come sempre i giudizi sono complicati da dare specialmente prima di vedere le applicazioni concrete di una qualsiasi normativa.
Ciò che è certo è che, almeno apparentemente, le modifiche e le correzioni sono state introdotte più per venire incontro alle proteste sollevate da diverse parti circa la fatturazione elettronica piuttosto che per rendere maggiormente snella ed omogenea l’applicazione della normativa.
Dal 1° gennaio 2019, infatti, lo scenario sarà particolarmente complesso, disomogeneo e lastricato di eccezioni, esoneri e periodi di non sanzionabilità, il che significa che tutte le aziende dovranno rivolgersi a dei professionisti per essere sicure di non perdersi in questo dedalo normativo. Del resto, tale situazione è anche dovuta al fatto che molte imprese si avvicinano alla data fatidica dell’introduzione della fattura elettronica in maniera approssimativa.
Questo rischia di rivelarsi un autogoal clamoroso per le aziende che resteranno indietro. Non solo, infatti, la Commissione Europea fa sempre più pressioni al fine di creare un Mercato Unico Digitale per il quale l’adozione della fattura digitale obbligatoria è un fattore assolutamente strategico, ma inoltre le sanzioni previste non tarderanno ad arrivare costringendo le imprese ad impiegare inutilmente tempo e risorse.
Per questo diventa ancora più importante affidarsi a chi, come Doxee, gestisce da anni in modo snello, professionale ed efficiente i servizi di fatturazione digitale e di conservazione ed è in grado di fornire informazioni preziose.
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