A partire dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra Italia e San Marino, dopo un periodo transitorio che ha avuto inizio il 1° ottobre del 2022, in cui è stato possibile utilizzare la modalità elettronica in via facoltativa.
In particolare, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà le cessioni di beni tra gli operatori economici residenti nei due Paesi. Fanno eccezione i soggetti ancora non vincolati dall’obbligo di fatturazione elettronica, come i forfettari. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, sarà comunque possibile utilizzare la fattura elettronica in via facoltativa, ma non sarà ancora un obbligo.
Vediamo nel dettaglio come funzionerà la fattura elettronica tra Italia e Repubblica di San Marino, chi sarà coinvolto, come verificare l’esito dei controlli svolti dalle autorità fiscali e tutto quello che è necessario sapere per arrivare preparati alla data del 1° luglio 2022.
Fattura elettronica San Marino, come funziona?
A seguito degli incontri e degli accordi intercorsi nel 2021, Italia e Repubblica di San Marino hanno deciso di iniziare ad introdurre gradualmente l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica nelle transazioni tra i due Paesi. Questo contribuirà ad incentivare la digitalizzazione delle imprese, generando al contempo la possibilità di monitorare in modo più capillare la fiscalità.
Per ridurre il più possibile l’impatto sulle imprese, si è deciso di utilizzare una serie di strumenti e di infrastrutture già pienamente operativi, vale a dire il Sistema di Interscambio (SDI) e il tracciato di fattura elettronica già in uso in Italia.
La trasmissione delle fatture elettroniche tra operatori italiani e sammarinesi è quindi possibile grazie all’interazione tra il Sistema di Interscambio e la piattaforma sammarinese HUB-SM gestita dall’Ufficio tributario sammarinese, che è attestato come nodo presso lo SDI.
L’interoperabilità tra le due piattaforme permette agli operatori di inviare e ricevere le fatture elettroniche, che devono essere redatte basandosi sul tracciato e le specifiche tecniche che già normalmente utilizziamo per effettuare la fattura elettronica in Italia.
Come emettere fattura elettronica ad un cliente di San Marino
Stando così le cose, per un fornitore italiano che si trovi a dover inviare una fattura elettronica ad una azienda cliente sammarinese, non cambia molto sul piano operativo. È sufficiente emettere una fattura elettronica, come siamo abituati a fare, prestando attenzione ad alcune informazioni che è necessario inserire.
Per inviare correttamente una fattura elettronica a un operatore economico sammarinese, infatti, è necessario riportare i seguenti dati:
- il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM), che rappresenta l’identificativo fiscale;
- il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”) nel campo “natura” del codice IVA, per le operazioni non imponibili;
- il codice “2R4GTO8” nel campo “codice destinatario”; si tratta del codice destinatario attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio
In questo modo, il sistema sarà in grado di recapitare correttamente la fattura all’operatore economico sammarinese.
Come ricevere una fattura elettronica da un fornitore di San Marino
Allo stesso modo, le aziende sammarinesi che inviano una fattura elettronica ad un’azienda cliente italiana, si avvalgono di HUB-SM e di SDI, che validano e recapitano le fatture al cessionario italiano.
Al fine di consentire il corretto recapito, il cedente sammarinese deve avere cura di inserire correttamente il codice destinatario o l’indirizzo di recapito dell’azienda italiana destinataria della fattura. Oltre a questo, sarà possibile per il cessionario italiano visualizzare le proprie fatture passive anche sul portale Fatture e Corrispettivi.
Verificare gli esiti dei controlli sulle fatture elettroniche, come fare
L’Agenzia delle entrate e l’Ufficio tributario di San Marino hanno il compito di eseguire una serie di controlli sulle fatture elettroniche, in particolare in relazione alla legittimità del regime di non imponibilità e al corretto assolvimento dell’IVA. Gli esiti di tali controlli, sia per quanto riguarda le fatture del ciclo attivo, sia quelle del ciclo passivo, sono disponibili per l’operatore economico italiano sul portale Fatture e Corrispettivi. Ciò significa che, attualmente, per visionare l’esito dei controlli è necessario per ogni azienda italiana accedere al portale.
Proprio la verifica e la gestione degli esiti dei controlli sulle fatture ha destato molte domande, poiché è necessario comprendere bene i vari step e le tempistiche che li caratterizzano. Cerchiamo allora di fare maggiore chiarezza.
Per le fatture attive (da cedente italiano a cessionario sammarinese), gli esiti dei controlli sul corretto assolvimento dell’imposta di importazione e sulla regolarità della fattura sono in capo all’Ufficio tributario di San Marino e vengono resi disponibili alle aziende italiane sul portale Fatture e Corrispettivi, entro quattro mesi dall’emissione della fattura. In caso di vidimazione negata, la fattura non può rientrare nel regime di non imponibilità e per l’azienda italiana cedente sarà necessario procedere alla regolarizzazione dell’imposta. La regolarizzazione deve avvenire entro trenta giorni, tramite l’emissione di una nota di variazione.
Per le fatture passive (da cedente sammarinese a cessionario italiano), è necessario fare un distinzione tra le fatture con addebito di imposta e le fatture senza addebito d’imposta.
Nel caso di fattura con addebito di imposta, è il fornitore sammarinese a versare l’IVA all’Ufficio tributario di San Marino, che a sua volta la trasmette all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente. A questo punto, l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, effettuerà gli opportuni controlli e, nel caso in cui l’imposta sia stata versata in misura eccedente o insufficiente, lo comunicherà all’Ufficio sammarinese, in modo da procedere alle integrazioni necessarie. Al termine degli accertamenti, il cessionario italiano potrà visionare l’esito positivo dei controlli accedendo al portale Fatture e Corrispettivi e potrà a quel punto procedere con la detrazione dell’imposta.
In caso di fatture senza addebito di imposta, invece, spetta all’azienda italiana che riceve la fattura versare l’IVA dovuta, emettendo una autofattura/integrazione elettronica e utilizzando il tipo documento TD19.
Chi dovrà adeguarsi entro il 1° luglio 2022?
Come abbiamo ricordato, dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022, è possibile continuare ad utilizzare ancora la fatturazione in modalità cartacea, anche se alcuni hanno già deciso di passare allo scenario elettronico, in modo da familiarizzare con le nuove modalità prima dell’introduzione dell’obbligo.
L’obbligo di utilizzare la fattura elettronica riguarderà, per il momento, solo le cessioni di beni tra operatori economici residenti nei due Paesi. Per quanti lo desiderano, è possibile utilizzare la fattura elettronica anche nell’ambito delle prestazioni di servizi, anche se dal 1° luglio non scatterà in questo senso ancora nessun obbligo.
Allo stesso modo, anche per i soggetti che attualmente sono esclusi dall’obbligo di emettere fattura elettronica, come ad esempio i forfettari, dal 1° luglio non cambierà nulla: potranno emettere fattura elettronica, se lo desiderano, ma in via facoltativa e non obbligatoria.
Tuttavia, la strada ormai è spianata ed è ragionevole ritenere che nei prossimi anni l’obbligo si estenderà ad un numero sempre maggiore di categorie.