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Fatturazione elettronica – esterometro 2019: scadenze, obblighi, compilazione, trasmissione

fatturazione elettronica ed esterometro 2019

È un periodo molto importante per la fatturazione elettronica e varie sono le modifiche nella normativa come la gestione dei processi e le modalità di compilazione. La normativa è entrata in vigore solo da qualche mese, ma ci sono degli aggiornamenti che sono importanti da conoscere. In questo blog tratteremo dell’esterometro e in particolare degli attuali obblighi e delle modalità di trasmissione.

 

Cos’è l’esterometro?

L’esterometro è un nuovo documento che permette di comunicare i dati delle fatture transfrontaliere che riguardano la cessione di beni e prestazioni di servizi. Viene utilizzato per gestire quelle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti che non sono stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Chi sono i soggetti obbligati alla produzione dell’esterometro?

Sono obbligati i titolari di partita Iva per le prestazioni intercorse fra operatori economici e i consumatori finali. In particolare sono obbligati i soggetti passivi dell’IVA, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015, che devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, quindi sia intra UE che extra UE.

 

Come deve essere eseguita la trasmissione dei dati?

La trasmissione telematica dell’esterometro deve rispettare il tracciato XML e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018.

In alcuni casi la comunicazione dell’esterometro è facoltativa. Ad esempio per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per le quali siano state emesse verso clienti esteri o ricevute da fornitori esteri fatture elettroniche secondo il tracciato e le modalità del Sistema di Interscambio.

 

Come funziona l’esterometro per i soggetti che inviano a regime?

Gli invii a regime devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero quello della data di ricezione del documento, comprovante l’operazione (per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA).

 

Quali sono le scadenze dell’esterometro?

Attualmente la scadenza dell’esterometro è mensile e, come da norma, deve essere trasmesso entro l’ultimo giorno successivo a quello dell’emissione o della ricezione della fattura. E’ importante tenere conto delle scadenze dell’esterometro poiché, nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali, vi è la proposta di differire il termine di scadenza a trimestrale, ma bisognerà attendere l’ufficializzazione dell’iter approvativo di tutta la norma.

 

Quali le sanzioni previste?

Come riportato da The Italian Times, nel caso in cui la trasmissione dei dati alle operazioni transfrontaliere fosse omessa o errata, è prevista una sazione pari a:

 

Quali sono i dati che è necessario comunicare nell’esterometro?

Inoltre, in caso di bisogno, è possibile sostituire l’esterometro del ciclo attivo (ovvero tutte le operazioni che permettono di vendere beni o servizi) generando le e-fatture XML con finalità solo comunicative, ossia valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il valore convenzionale di sette “XXXXXXX”.

Ciò significa che l’invio ha solo la finalità di comunicare i dati dell’operazione di vendita verso l’estero all’Amministrazione finanziaria (la e-fattura non sarà consegnata dallo SdI al cessionario/committente), pertanto con le sette X non va mai inserito un codice fiscale o una partita Iva (esempio un rappresentante fiscale) esistenti in anagrafe tributaria italiana.

Nei casi di mancanza di un identificativo fiscale estero si possono inserire nel campo Partita Iva il valore convenzionale di undici nove “99999999999”. è sconsigliato valorizzare il campo codice fiscale e inserire il codice Paese il valore “IT” altrimenti si attivano i controlli dello SdI. Rimangono valide esclusivamente le regole dell’esterometro per il DTR ossia per gli acquisiti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extraUE.

 

Esterometro 2019 – la risposta ad interpello n. 85/e del 27 Marzo 2019

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini dell’adempimento comunicativo dell’esterometro, è rilevante solo la circostanza in cui il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso.

Pertanto, secondo la risposta ad interpello n. 85/e del 27 Marzo 2019:

 

In conclusione:

Le aziende devono seguire le indicazioni della nuova normativa e questo comporta un cambiamento radicale nei processi di gestione interna. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio conservare a norma la fattura elettronica per almeno 10 anni.

Per questo molte imprese in ambito B2B o B2C (come nel caso di un e-commerce) si affidano ad aziende in grado di controllare e dirigere con efficacia questi processi. Servizi necessari soprattutto quando la quantità di fatture in uscita sono numericamente cospicue e quindi comportano delle spese di gestione e controllo elevate.
I numeri della fatturazione elettronica di Doxee:

 

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