Il 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica, che prima riguardava solo le fatture da e verso la Pubblica Amministrazione, è stato esteso anche ai privati.

Da quel momento, i continui cambiamenti normativi riguardo la fatturazione elettronica hanno creato dubbi e domande per aziende, imprese e partite IVA. Per questo motivo, il questo blog cercheremo di presentare gli aggiornamenti salienti dall’inizio del 2019 fino ai primi giorni Aprile.

In questo articolo potrai trovare aggiornamenti riguardo:

  • E-fatture, scadenza imposta di bollo ed esterometro
  • Fatturazione Elettronica fra Italia e San Marino
  • Scadenza adesione alla consultazione
  • Ulteriori novità rilevanti

 

E-fatture, scadenza imposta di bollo ed esterometro

Le fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Tale condizione si soddisfa valorizzando con SI l’elemento 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> del file XML e-fattura. Questa modalità è necessaria per far sapere all’amministrazione dell’Agenzia delle Entrate che quella fattura è assoggettata all’imposta di bollo e quindi si pagheranno, su quella fattura, le 2 euro previste di imposta.

Per le e-fatture emesse nel primo trimestre del 2019 si applica l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014, ma modificato dal D.M. 28 DICEMBRE 2018:

  • Pagamento in un’unica soluzione entro il 23 Aprile 2019, mediante apposito servizio nell’area riservata del soggetto passivo IVA su Fatture & Corrispettivi con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 telematico con codice tributo 2501 predisposto dall’AdE o in alternativa dal contribuente stesso oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP.

Per le e-fatture emesse nel 2018 si applica l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prima della modifica:

  • Pagamento in un’unica soluzione tramite F24  codice tributo 2501 entro il 30 Aprile 2019

Per quanto riguarda il libro giornale, libro inventari e libri sociali del 2018, tenuti e conservati nella modalità informatica a norma si applica l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014:

  • Pagamento in un’unica soluzione tramite F24  codice tributo 2501 entro il 30 Aprile 2019

Viene riportata la risposta ad interpello n. 30/E del 7 Febbraio 2019 come un valido esempio dell’emissione in nome e per conto del cessionario/committente:

Una  cooperativa agricola per i prodotti alla stessa conferiti, assolve all’obbligo di emissione della fattura per conto del conferente socio agricoltore come previsto dall’art. 34, comma 7, del D.P.R. n. 633/72. Alla ricezione della fattura il socio può procedere ai successivi adempimenti richiamati dal citato art. 34, comma 7, del Decreto IVA.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop__, 2/Cop__, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa in nome e per conto del socio risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture con 1, 2, 3, ecc.).

In caso di emissione della e-fattura da parte del cessionario/committente occorre valorizzare i blocchi 1.5 “Terzo Intermediario o Soggetto Emittente” e 1.6 “Soggetto Emittente” del file XML e-Fattura, inserendo rispettivamente i dati identificativi fiscali della cooperativa e indicando il valore «CC» che sta ad indicare che l’emittente è il “Cessionario/committente”.

Nel predisporre la e-fattura, la cooperativa (cessionario/committente) può inserire:

  • il proprio indirizzo telematico (codice destinatario/indirizzo PEC) come indirizzo del destinatario della fattura. In tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia fedele in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI), ricordando al socio che può consultare o scaricare la e-fattura anche nella propria area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» di AdE;
  • o in alternativa l’indirizzo PEC o il codice destinatario del socio.

 

Risposta ad interpello n. 67/e del 26 febbraio 2019

L’interpello riguarda l’esclusione dagli obblighi di fatturazione elettronica ed esterometro per quel che riguarda un cessionario/committente non stabilito ma identificato in Italia (tramite identificazione diretta, ovvero rappresentate fiscale).

Canale di Ricezione da SDI: L’AdE chiarisce che le novellate regole di fatturazione elettronica non si applicato alcessionario/committente non stabilito ma identificato in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), quindi quest’ultimo non ha alcun obbligo di avere un canale di ricezione riconosciuto dallo SdI (ad esempio un codice destinatario diverso da sette zeri).

Esterometro: L’AdE, inoltre, fa presente che i destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, quindi il soggetto non stabilito ma identificato con rappresentante fiscale in Italia non è tenuto all’adempimento comunicativo dell’esterometro.

Dal 1 gennaio 2019 per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti ma identificati in Italia, i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo di:

  • Soluzione 1): consegnare fattura tradizionale al cliente non stabilito e poi effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, cosiddetto Esterometro;
  • o in alternativa soluzione 2): emettere le fatture elettroniche XML via SdI con codice destinatario con «0000000» e la partita Iva presente in anagrafe tributaria (es. P.IVA del rappresentante fiscale).

Il cessionario/committente non stabilito ma identificato in Italia può esercitare la detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, anche sulla base delle fatture, cartacee o ad esempio in PDF, emesse e consegnatogli dal cedente/prestatore stabilito in Italia.

Con riferimento al dubbio interpretativo dell’istante n. 4, l’Agenzia chiarisce che con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento (cartaceo o ad esempio in pdf) che riporti fedelmenteed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica.

Sulle locuzioni «esclusivamente» e «non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica» non si è affatto d’accordo e si ritiene che sia stato un errore interpretativo dell’Agenzia.

 

Fatturazione Elettronica obbligatoria fra Italia e San Marino

Art. 11 dello Schema di Decreto Crescita 2019 approvato al Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2019

Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993 (oggi si emette fattura cartacea in 4 esemplari), sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in base ad accordi con detto Stato.

Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizione di legge. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo.

In conclusione

Le nuove disposizioni per entrare in vigore devono attendere una revisione degli accordi fiscali tra Italia e San Marino e l’emissione di un provvedimento attuativo da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Scadenza adesione alla consultazione

A partire dal 3 Maggio e fino al 2 Luglio 2019: chi vorrà avere i duplicati delle fatture e quindi li vorrà consultare su fatture e corrispettivi dovrà dare questa adesione. Altrimenti questi documenti saranno mantenuti solo in caso di mancata consegna, di impossibilità di recapito. Una volta che il cessionario-committente, il destinatario, ha preso visione di questo documento, se non c’è stata l’adesione, tutti i documenti saranno cancellati.

Dal 3 Maggio ed entro il 2 Luglio 2019: Servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Il servizio consente di consultare o scaricare le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite SdI o i loro duplicati informatici nella nell’area riservata del soggetto passivo IVA del sito web Fatture e Corrispettivi (F&C).

Per poter fruire del predetto servizio è necessario che il soggetto passivo IVA aderisca all’Accordo di servizio di consultazione che verrà pubblicato sul Portale Fatture e Corrispettivi entro la data del 3 Maggio 2019. Qualora aderisca all’Accordo l’Agenzia procederà alla memorizzazione di tutti i dati presenti nella fattura; in caso di mancata adesione l’Agenzia renderà consultabile e scaricabile il file della fattura elettronica solo in caso di impossibilità di recapito della fattura stessa.

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate assumerà il ruolo diresponsabile del trattamento, archiviando le fatture, in nome e per conto suo, in una banca dati dedicata.

In assenza di adesione all’Accordo, i dati oggetto del trattamento sono solo i dati fattura, definiti nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g) relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, e nelle altre disposizioni normative in materia. I predetti dati sono raccolti, archiviati e trattati al solo fine dell’esercizio delle attività istituzionali dell’Agenzia, in particolare per lo svolgimento delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale.

 

Ulteriori novità rilevanti (alcune da confermare)

Emendamenti avvenuti il 9 Aprile

Nella seduta del 9 Aprile 2019, è stato approvato in Commissione Finanze un emendamento alla Proposta di Legge Semplificazioni Fiscali:

  • Dal 1 Luglio 2019 per i trimestrali e dal 1 Ottobre 2019 per i mensili una fattura elettronica immediata potrà essere emessa entro 15 giorni e non più i dieci giorni ad oggi stabiliti;
  • Trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP posticipata dal 30 Settembre al 30 Novembre e pertanto il termine di scadenza della conservazione dei documenti riferiti a quel periodo d’imposta è posticipato a fine Febbraio.

Questo diventa molto utile, poiché tutti i documenti relativi al periodo di imposta 2018 potranno essere conservati entro fine Febbraio 2020.

Quindi si ha la possibilità di attivare progetti di digitalizzazione perché c’è tutto il tempo per conservare i documenti. Se si vuole conservare il Libro Giornale del 2018 e non è stato ancora fatto, non bisogna dimenticare che entro il 30 Aprile del 2019 si ha la necessità di pagare il bollo. Se ci sono problemi di approvazione di bollo a bilancio o rettifiche non c’è da preoccuparsi: basta pagare 16 € in più. 2500 registrazioni sono tante! E per registrazione si intende il singolo accadimento contabile, senza considerare le righe in partita doppia.

Inoltre, secondo l’emendamento del 9 Aprile 2019:

  • C’è la possibilità di evitare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) del IV trimestre se i dati vengono inseriti nella Dichiarazione annuale Iva in scadenza al 28 Febbraio.

Altre novità:

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 103 /E DEL 9 APRILE 2019: Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI per il 2019.

RISPOSTA AD INTERPELLO N. 104 /E DEL 9 APRILE 2019: Auto-fatture per estrazione dei beni da un deposito IVA da parte di una società di diritto inglese con rappresentante fiscale in Italia.

In entrambi i casi è possibile consultare i link per maggiori dettagli.

 

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